La legge italiana prevede due momenti nei quali possono concludersi, a prescindere da volontà o giudizio, diritti e controversie. Molte volte, però, non si conoscono o si confondono.
Si tratta della prescrizione e della decadenza: entrambe basate sul concetto di tempo ma con effetti differenti.
In altre parole, esiste un credito e questo si prescrive; il debitore potrebbe eccepire la prescrizione del credito ma potrà anche rinunciarvi decidendo di saldare comunque il proprio debito.“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, art. 2935 Codice Civile, e, cosa importante, “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”, art. 2936 Codice Civile. Le parti, pertanto, non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione e, come detto sopra, non possono accordarsi per stabilire termini differenti da quelli legali; ma possono, solo dopo che è decorso validamente il termine di prescrizione, rinunciare alla stessa.
Si verifica, invece, la decadenza quando un soggetto non esercita il proprio diritto entro un determinato termine e, quindi, perde la possibilità di esercitarlo scaduto detto termine (art. 2964 e succ. Codice Civile); un esempio tipico è l’opposizione di una cartella esattoriale che, se non opposta entro un determinato tempo (30/60 gg), diventa definitiva e non può essere più contestata.
“L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. Sez. 1, sent. 22 maggio 2007, n. 11843, Rv. 597118-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 27 luglio 2016, n. 15631” (Cass. Civ. n. 32485/19).
8 casi in cui la prescrizione rimane sospesaper poi riprendere successivamente il proprio decorso): “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato; 5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” (art. 2941 Codice Civile).
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, art. 2935 Codice Civile, e, cosa importante, “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”, art. 2936 Codice Civile. Le parti, pertanto, non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione e, come detto sopra, non possono accordarsi per stabilire termini differenti da quelli legali; ma possono, solo dopo che è decorso validamente il termine di prescrizione, rinunciare alla stessa.
Alcuni esempi di termini di prescrizione ovvero i termini entro cui far valere i propri diritti:
Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza (termine di 14 giorni dall’acquisto); Rate di premi di assicurazioni (1 anno); Diritti derivanti da contratti di assicurazione (2 anni); Diritto alla provvigione dei mediatori (1 anno); Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi) (1 anno); Vizi e difformità di lavori in genere (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni, etc.) e contratti d’opera (obbligo di contestazione entro 8 gg e termine di prescrizione per esercitare i propri diritti entro 1 anno).