sabato, 27 Febbraio, 2021
  • Pubblicità
  • Archivio Storico
  • Contatti
Il Diciotto
Il diciotto Pubblicità
  • Home
  • Chi Siamo
    • Le Intenzioni
    • Il mensile e la redazione
    • La nostra storia
    • Contatti
  • Leggi
    • Abbonati
    • Dove trovi il 18
    • Leggi Il Diciotto
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2007
    • Le Rubriche
      • L’angolo dell’Avvocato
      • Parco Delle Cave
    • News
    • Pubblicazioni
    • Eccellenze
  • Iscriviti alla Community
    • My Account
  • Sostienici
  • Pubblicità
  • Partner
  • Negozi
  • KIDS
Il Diciotto
  • Home
  • Chi Siamo
    • Le Intenzioni
    • Il mensile e la redazione
    • La nostra storia
    • Contatti
  • Leggi
    • Abbonati
    • Dove trovi il 18
    • Leggi Il Diciotto
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2007
    • Le Rubriche
      • L’angolo dell’Avvocato
      • Parco Delle Cave
    • News
    • Pubblicazioni
    • Eccellenze
  • Iscriviti alla Community
    • My Account
  • Sostienici
  • Pubblicità
  • Partner
  • Negozi
  • KIDS
No Result
View All Result
Il Diciotto
No Result
View All Result
Home L'angolo dell'Avvocato

La Prescrizione e la Decadenza – Cosa Sono e a Cosa Servono

di Avv. Sara Motzo

Avvocato-diritto-civile-penale-lavoro-La prescrizione e la decadenza
1
SHARES
41
VIEWS
Condividi su FacebookInvia Email

La legge italiana prevede due momenti nei quali possono concludersi, a prescindere da volontà o giudizio, diritti e controversie. Molte volte, però, non si conoscono o si confondono.
Si tratta della prescrizione e della decadenza: entrambe basate sul concetto di tempo ma con effetti differenti.

La prescrizione si verifica quando vi è l’estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge (art. 2934 e succ. Codice Civile: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”); un esempio tipico è la prescrizione di un credito. Non tutti i diritti sono, però, soggetti a prescrizione: “Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”, art. 2934 e succ. Codice Civile.
In altre parole, esiste un credito e questo si prescrive; il debitore potrebbe eccepire la prescrizione del credito ma potrà anche rinunciarvi decidendo di saldare comunque il proprio debito.
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, art. 2935 Codice Civile, e, cosa importante, “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”, art. 2936 Codice Civile. Le parti, pertanto, non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione e, come detto sopra, non possono accordarsi per stabilire termini differenti da quelli legali; ma possono, solo dopo che è decorso validamente il termine di prescrizione, rinunciare alla stessa.

Si verifica, invece, la decadenza quando un soggetto non esercita il proprio diritto entro un determinato termine e, quindi, perde la possibilità di esercitarlo scaduto detto termine (art. 2964 e succ.  Codice Civile); un esempio tipico è l’opposizione di una cartella esattoriale che, se non opposta entro un determinato tempo (30/60 gg), diventa definitiva e non può essere più contestata.

“L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. Sez. 1, sent. 22 maggio 2007, n. 11843, Rv. 597118-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 27 luglio 2016, n. 15631” (Cass. Civ. n. 32485/19).

Per quanto riguarda la prescrizione, questa può essere soggetta a interruzione (il termine si ferma e quando successivamente riprende a decorrere riparte dall’inizio azzerando, quindi, il termine inizialmente percorso) o soggetta a sospensione (il termine si ferma temporaneamente
8 casi in cui la prescrizione rimane sospesa
per poi riprendere successivamente il proprio decorso): “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato; 5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” (art. 2941 Codice Civile).
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, art. 2935 Codice Civile, e, cosa importante, “è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”, art. 2936 Codice Civile. Le parti, pertanto, non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione e, come detto sopra, non possono accordarsi per stabilire termini differenti da quelli legali; ma possono, solo dopo che è decorso validamente il termine di prescrizione, rinunciare alla stessa.

 

Alcuni esempi di termini di prescrizione ovvero i termini entro cui far valere i propri diritti:

Diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza (termine di 14 giorni dall’acquisto); Rate di premi di assicurazioni (1 anno); Diritti derivanti da contratti di assicurazione (2 anni); Diritto alla provvigione dei mediatori (1 anno); Lezioni impartite da insegnanti (a ore, giorni o mesi) (1 anno); Vizi e difformità di lavori in genere (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni, etc.)  e contratti d’opera (obbligo di contestazione entro 8 gg e termine di prescrizione per esercitare i propri diritti entro 1 anno).

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it

Previous Post

Airone nella Cava

Next Post

Separazione tra coniugi e addebito

Related Posts

Elargizione Di Somme Di Denaro Tra Parenti
L'angolo dell'Avvocato

Elargizione Di Somme Di Denaro Tra Parenti

by AdminL
2 Ottobre, 2020
avvocato-motzo-civile-danni-Fondo vittime strada
L'angolo dell'Avvocato

Intervento del fondo vittime della strada in un sinistro

by AdminL
5 Settembre, 2020
avvocato-motzo-civile-diritti-Diffida
L'angolo dell'Avvocato

La Diffida cos’è e come funziona

by AdminL
9 Luglio, 2020
avvocato-motzo-civile-diritti-Morosità-incolpevole
L'angolo dell'Avvocato

Morosità Incolpevole

by AdminL
6 Giugno, 2020
avvocato-motzo-condiminio
L'angolo dell'Avvocato

Diritti e Doveri dell’Amministratore di Condominio

by AdminL
4 Maggio, 2020
Next Post
avvocato-motzo-famiglia-separazione

Separazione tra coniugi e addebito

Please login to join discussion
Leggi il Diciotto

Il diciotto – Febbraio 2021

Leggilo Subito

by AdminL
4 Febbraio, 2021
Realizza Subito Il tuo Sito WebRealizza Subito Il tuo Sito WebRealizza Subito Il tuo Sito Web

Categorie

Il Diciotto

Conoscere e far conoscere la storia del Municipio 7 di Milano aggregando e creando contenuti informativi o che migliorino l'aspetto e la vita del quartiere e dell'abitante del quartiere.


Scopri Chi Siamo

Il Diciotto s.c.a.r.l. - C.F. 05979270153 - Piazza Anita Garibaldi 13 - 20152 Milano

Categorie

Menù

  • Pubblicità
  • Archivio Storico
  • Contatti

Legal

Privacy
Termini e Condizioni

Recent News

Ristorante Ruben: Un “ristoro” per ripartire NO

Ristorante Ruben: Un “ristoro” per ripartire

8 Febbraio, 2021

Il diciotto – Febbraio 2021

4 Febbraio, 2021

© 2019 Developed by Mca Servizi di Lorenzo Iazzetti - Mca Servizi aiuta la tua impresa - internet, marketing, legale e sviluppo prodotto www.mcaservizi.it.

No Result
View All Result
  • Home
  • Chi Siamo
    • Le Intenzioni
    • Il mensile e la redazione
    • La nostra storia
    • Contatti
  • Leggi
    • Abbonati
    • Dove trovi il 18
    • Leggi Il Diciotto
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2007
    • Le Rubriche
      • L’angolo dell’Avvocato
      • Parco Delle Cave
    • News
    • Pubblicazioni
    • Eccellenze
  • Iscriviti alla Community
    • My Account
  • Sostienici
  • Pubblicità
  • Partner
  • Negozi
  • KIDS

© 2019 Developed by Mca Servizi di Lorenzo Iazzetti - Mca Servizi aiuta la tua impresa - internet, marketing, legale e sviluppo prodotto www.mcaservizi.it.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In