L’art. 143 del Codice Civile recita che“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Ovviamente anche l’aver commissionato reati nei confronti dell’altro coniuge – come i maltrattamenti in famiglia – sono considerati comportamenti non conformi ai doveri coniugali.
L’aver commissionato reati, quindi, è motivo idoneo ad integrare i presupposti per la richiesta di addebito nella separazione.
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass n. 7388/2017)” (Corte d’Appello di Roma n. 134/20).
In giudizio sarà sempre necessario provare l’esistenza di presupposti tali da dimostrare e sostenere la richiesta di “addebito”
Alla luce di quanto sopra appare evidente che nel caso in cui si riuscisse, in giudizio, a provare l’esistenza di presupposti tali da dimostrare e sostenere la richiesta di “addebito” all’altro coniuge per la fine del matrimonio questa comporterebbe, al coniuge colpevole, la condanna alle spese legali sostenute dal coniuge “offeso” nonché la perdita dell’eventuale diritto al mantenimento e la conseguente perdita dei diritti successori. Tutto ciò già con la pronuncia della separazione e, quindi, senza dover attendere il divorzio.