Qualora il Giudice Tutelare non trovi un parente idoneo e disposto ad assumersi detto impegno, si aprirà la procedura di abbandono con conseguente possibilità di adozione del minore.
La procedura di adozione, però, inizia con un affido temporaneo presso soggetti che il minore conosce e sono ritenuti idonei dal Tribunale; questi possono poi diventare definitivi con l’adozione oppure il minore verrà condotto presso una casa famiglia in attesa di adozione definitiva da parte di soggetti terzi.
L’intervento dell’autorità giudiziaria affinché venga avviata la suddetta procedura può essere richiesto dallo stesso minore, dalla persona presso la quale il minore è concretamente affidato, dalla Questura o dal Tribunale dei Minorenni. Ad ogni modo, chiunque venga a conoscenza della mancanza di genitori esercenti la potestà è tenuto a darne notizia all’Autorità Giudiziaria comprovando la situazione di mancanza o impossibilità dei genitori a provvedere al minore così come disposto dall’art. 343 Codice Civile.