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Home L'angolo dell'Avvocato

Cosa succede se un bambino rimane orfano di entrambi i genitori

di Avv. Sara Motzo

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Qualora un bambino dovesse rimanere orfano di entrambi i genitori è bene sapere che non esistono più gli orfanotrofi e l’affidamento dei minori segue una procedura che – favorendo prima di tutto i parenti – tende a volgere all’adozione del piccolo.
Invero, l’Ufficiale di Stato civile, quando riceve la dichiarazione di morte di entrambi i genitori (ovvero dell’ultimo che era sopravvissuto), entro dieci giorni deve darne notizia al Giudice tutelare: “ Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore” art. 343 Codice Civile.
Il Giudice Tutelare nominerà automaticamente un Tutore al quale il minore verrà affidato. Con quale criterio, però, il tutore viene scelto dal Giudice?
E’ bene sapere che la figura del Tutore può essere scelta tra quelle indicate dall’ultimo genitore che esercitava la potestà genitoriale sul figlio attraverso una dichiarazione che può essere inserita in un testamento, in una scrittura privata autenticata o per atto pubblico. L’eventuale scelta da parte del genitore premorto permette così al Giudice di poter scegliere una persona molto probabilmente adatta per il minore proprio perché scelta dal genitore per la cura, l’insegnamento e l’accudimento del figlio. Qualora, però, il Giudice Tutelare ravvisi che vi siano gravi motivi che non permettano la nomina del soggetto indicato dal genitore premorto, la scelta del Giudice dovrà ricadere tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi del minore sempre valutando l’interesse del bambino: potrebbero, così, essere preferiti i parenti che si sono occupati concretamente del minore, rimasto orfano, offrendogli un ambiente famigliare idoneo per la sua crescita.
Come avviene nel caso di separazione dei genitori, qualora il minore abbia compiuto 12 anni potrà essere sentito direttamente dal Giudice Tutelare che, raccolte le considerazioni e preferenze, deciderà sulla collocazione o ricollocazione. Dovrà essere sentito, inoltre, anche il soggetto al quale si chiede di rendersi tutore del minore poiché detto istituto non è un obbligo per il parente prescelto e deve essere assunto detto incarico in totale libertà e coscienza”.

Qualora il Giudice Tutelare non trovi un parente idoneo e disposto ad assumersi detto impegno, si aprirà la procedura di abbandono con conseguente possibilità di adozione del minore.

La procedura di adozione, però, inizia con un affido temporaneo presso soggetti che il minore conosce e sono ritenuti idonei dal Tribunale; questi possono poi diventare definitivi con l’adozione oppure il minore verrà condotto presso una casa famiglia in attesa di adozione definitiva da parte di soggetti terzi.
L’intervento dell’autorità giudiziaria affinché venga avviata la suddetta procedura può essere richiesto dallo stesso minore, dalla persona presso la quale il minore è concretamente affidato, dalla Questura o dal Tribunale dei Minorenni. Ad ogni modo, chiunque venga a conoscenza della mancanza di genitori esercenti la potestà è tenuto a darne notizia all’Autorità Giudiziaria comprovando la situazione di mancanza o impossibilità dei genitori a provvedere al minore così come disposto dall’art. 343 Codice Civile.

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it

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