Nello specifico ecco i 10 obblighi dell’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge:
- “eseguire le deliberazioni dell’assemblea, (Omissis) e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune (Omissis);
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
- eseguire gli adempimenti fiscali;
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio (Omissis);
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità (Omissis);
- conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
- fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
Comprendere, però, nello specifico quali limiti ha l’Amministratore nel curare gli interessi del Condominio non è sempre semplice e automatico.
Ad ogni modo è da tenere presente che il Condominio può decidere di investire l’Amministratore di specifici poteri specificati nell’atto di nomina o nel Regolamento condominiale
“l’art. 1105 prevede che tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune e l’art. 1106 comma 2 c.c. stabilisce che con la maggioranza ordinaria i comunisti (partecipanti alla comunione) possono nominare un amministratore determinando i relativi poteri ed obblighi.
Pertanto, secondo il dettato normativo, i poteri dell’amministratore devono essere determinati dal regolamento della comunione o dal provvedimento di nomina e, in mancanza, l’amministratore non è investito della rappresentanza sostanziale e processuale della comunione, nell’ambito delle sua competenze, come avviene nel condominio, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.” (Sentenza della Corte Appello di Milano n. 713/20).