E’ bene sapere che la residenza è solo una ed è quella comunicata all’Ufficio anagrafe del Comune di appartenenza.Quando una persona si trasferisce da una Via ad un’altra – anche se all’interno del medesimo Comune – deve comunicarlo all’anagrafe del Comune dove ha spostato la nuova residenza. Il Comune provvederà ad effettuare i relativi accertamenti nei mesi successivi alla comunicazione al fine di verificare che il soggetto sia effettivamente ivi residente e così reperibile. Perché detto controllo? Perché la residenza è tanto importante?
La Cassazione (Cass. Civ. n. 6374/19 – Cass. Civ. n. 30952/17) Sottolinea le regole per la notifica degli atti.
“L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata” (Cass. Civ. n. 6374/19).
“E’ stato precisato in giurisprudenza che la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 16/05/2006 Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 Rv. 568061; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 Rv. 634482)” (Cass. Civ. n. 30952/17).