In periodi di festività, di viaggi e vacanze e, forse, è bene ricordare che il Codice della Strada in ordine all’obbligo di utilizzo delle ritenute di sicurezza per i soggetti che viaggiano nella vettura, è stato recentemente modificato.
“Il conducente ed i passeggeri dei veicoli (Omissis) hanno l’obbligo di utilizzarle (le cinture di sicurezza) in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (cd. seggiolini) (art. 172 C.d.s.).
Pertanto, se la vettura non è provvista di dette ritenute – cinture di sicurezza (perché auto datata) e seggiolini – il bambino non può viaggiare in auto.
Il suddetto articolo 172 del C.d.s. è stato però recentemente modificato introducendo l’obbligo dell’utilizzo del dispositivo di sicurezza (“allarme”) nelle automobili in presenza di un bambino di età inferiore ai 4 anni per impedirne l’abbandono involontario. Questo obbligo è previsto a partire dal 7 novembre 2019.
L’abbandono involontario, negli ultimi anni verificatosi con maggior frequenza, è determinato dall’amnesia dissociativa, patologia causata in molti casi dallo stress e che comporta un vero e proprio “vuoto di memoria” nei genitori che, allontanandosi dalla propria vettura, non ricordano la presenza del bambino piccolo a bordo.
L’art. 172 C.d.s., pertanto, ora dispone ritenute di sicurezza e dispositivi anti-abbandono
L’art. 172 C.d.s., pertanto, ora dispone che, oltre alle normali cinture/ ritenute di sicurezza, “il conducente (Omissis) quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta” “ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Il Regolamento di attuazione dell’art. 172 C.d.s., sopra richiamato dal Codice della Strada, prevede, nello specifico, che “il dispositivo antiabbandono può essere: a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo”.
Le 7 caratteristiche del sistema antiabbandono bambini
In particolare, il Regolamento prevede che il dispositivo di allarme abbia le seguenti caratteristiche: a) “deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e’ trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali”; “b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente; c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione; d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo; e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione”; inoltre, “f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente; g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate”.
una sanzione che va da € 81 a € 326 con sospensione della patente da 15 giorni sino a 2 mesi
Pertanto, per il nuovo Codice della Strada è sanzionato non solo il mandato uso delle cinture di sicurezza e delle cinture/ritenute dei seggiolini per i bambini ma altresì la mancata installazione del dispositivo elettronico del sistema d’allarme di presenza in auto del bambino. Difatti, la mancanza del dispositivo comporterà una sanzione che va da € 81 a € 326 con sospensione della patente da 15 giorni sino a 2 mesi qualora detto obbligo sia violato più di una volta nell’arco di due anni.